Art. 1.

      1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

      «7-bis. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.
      7-ter. Per la categoria degli odontoiatri, l'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, non si applica nella parte in cui prevede come requisito per l'accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina».